Il Tar della Toscana ha confermato il rigetto disposto dalla Prefettura di Grosseto su una procedura di emersione dal lavoro irregolare che riguardava 22 cittadini stranieri. Il ricorso era stato presentato da una lavoratrice dello Sri Lanka impiegata nel settore florovivaistico, che chiedeva di annullare il diniego alla regolarizzazione del rapporto di lavoro.
La vicenda risale alla sanatoria del 2020. Nel luglio di quell’anno, il titolare di un’azienda agricola aveva presentato domanda per regolarizzare la posizione della donna e di altri 21 braccianti. Le istanze erano state quindi sottoposte alle verifiche dello Sportello Unico per l’Immigrazione, chiamato a valutare anche la capacità economica del datore di lavoro e la sostenibilità dei contratti proposti.
La sproporzione tra reddito e impegni
Dagli accertamenti è emersa una forte sproporzione tra i dati dichiarati. A fronte di un volume d’affari pari a 234mila euro e di retribuzioni denunciate all’Inps per oltre 291mila euro, il reddito imponibile del titolare risultava di appena 13.478 euro. Secondo l’amministrazione, tale disponibilità non era sufficiente a garantire la sostenibilità economica dei 22 rapporti di lavoro indicati nelle domande.
La lavoratrice, assistita dall’avvocata Elena Pellegrini, si era rivolta ai giudici amministrativi chiedendo l’annullamento del provvedimento prefettizio. In subordine, aveva chiesto il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione oppure la possibilità di subentrare nella procedura attraverso un nuovo datore di lavoro.
Il verdetto dei giudici amministrativi
La Seconda Sezione del Tar Toscano, con Laura Patelli come relatrice, ha respinto l’impugnazione. Nella decisione, il collegio ha rilevato che l’incapienza reddituale del datore di lavoro compromette l’intera procedura di emersione, impedendo di considerare effettivamente sostenibili i rapporti indicati.
Il tribunale ha inoltre escluso che dalla domanda respinta potesse derivare un permesso di soggiorno per attesa occupazione o il subentro automatico di un altro datore. La normativa sull’emersione, hanno ricordato i giudici, ha carattere eccezionale ed è finalizzata sia a regolarizzare rapporti di lavoro effettivi sia a prevenire possibili utilizzi abusivi della procedura. Per questi motivi, il diniego della Prefettura di Grosseto è stato ritenuto legittimo.